condizioni di garanzia e responsabilità soprema

1. Tipologie e contenuto delle garanzie
1.1. Garanzia sul materiale e sul sistema BASE: SOPREMA garantisce che, per la durata concordata e in base a determinate condizioni, singoli prodotti acquistati di sua fabbricazione siano conformi alle specifiche del produttore valide al momento della fornitura, alle norme SIA pertinenti, nonché alle norme tecniche riconosciute al momento della fornitura (Garanzia sul materiale BASE). Per una garanzia sul sistema BASE bisogna soddisfare anche quanto previsto dal punto 4.3.
1.2. Garanzia sul sistema PREMIUM: La garanzia sul sistema PREMIUM è valida esclusivamente per i prodotti di propria fabbricazione e le merci commerciali fornite da SOPREMA e solo se utilizzati nei sistemi riconosciuti da SOPREMA. È esclusa una garanzia PREMIUM che copre semplicemente il materiale.
1.3. Contenuto di una garanzia sul sistema BASE o PREMIUM: Durante la durata della garanzia, SOPREMA garantisce le seguenti proprietà:
- La reciproca compatibilità delle componenti del sistema nella predisposizione degli strati indicata dal fornitore.
- La funzionalità delle componenti del sistema per l’impiego e lo scopo di utilizzazione indicati dal fornitore.
- La tenuta stagna e la resistenza agli agenti atmosferici dei teli impermeabili e delle relative resine liquide previste.
- La funzione di isolamento termico delle piastre termoisolanti.
1.4. Garanzia conforme a SIA/CO: Se non viene concordata nessuna delle suddette garanzie (in particolare per merce commerciale non coperta da una garanzia sul sistema), SOPREMA offre una prestazione di garanzia conforme alla norma SIA 118 e, in via integrativa, al Codice delle obbligazioni svizzero (CO), ferme restando le seguenti condizioni e limitazioni.

2. Inizio e durata: La garanzia comincia al momento dell’accettazione del relativo genere di lavoro presso la fabbrica, e comunque entro sei mesi dopo la fornitura dei prodotti da parte di SOPREMA. La durata ammonta a 10 anni (BASE) ovvero a 25 anni (PREMIUM), oppure a 5 anni (SIA/CO), salvo accordi scritti espressamente diversi.

3. Prestazioni di garanzia
3.1. In presenza di determinate condizioni, alle prestazioni di garanzia possono avere diritto l’acquirente dei prodotti (p.es. il commerciante), l’azienda esecutrice, così come il direttore dei lavori interessato, fermo restando che SOPREMA è tenuta a erogare le prestazioni di garanzia una sola volta. Per quanto concerne le garanzie BASE e PREMIUM, di norma ha diritto alla garanzia il titolare legale del certificato di garanzia.  Se la titolarità del diritto è controversa, la decisione spetta a SOPREMA e la prestazione di garanzia ha un effetto liberatorio nei confronti di tutti gli aventi diritto.
3.2. Se il diritto alla garanzia viene legittimamente esercitato, SOPREMA, se necessario, eroga le seguenti prestazioni:
- Fornitura sostitutiva gratuita dei prodotti di SOPREMA indispensabili a eliminare il vizio, senza apparecchiatura, se tali prodotti risultano necessari all’ottemperanza della garanzia sui materiali.
- Rimborso dei costi conseguenti alla correzione o all’eliminazione dei vizi e dei danni.
3.3. La decisione relativa all’adozione delle misure e prestazioni di risanamento nel quadro dell’oggetto della garanzia spetta a SOPREMA.
3.4. Una responsabilità per danni risultati da un vizio, p.es. rimborso dei costi relativi a lavori e materiali di altri soggetti coinvolti o per altri danni conseguenti, in particolare per la perdita di guadagno dovuta a interruzione di attività ecc., sono a carico di SOPREMA solo nei limiti delle disposizioni legali e in caso di adempimento alle disposizioni predette o indicate di seguito.

4. Condizioni di garanzia
4.1. Ambito di applicazione geografico: Questa garanzia è valida solo per progetti all’interno dei confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
4.2. Per tutte le tipologie di garanzia si presuppone
- il previo adempimento dell’obbligo di controllo e segnalazione;
- che l’acquirente abbia adempito a tutti i suoi obblighi, in particolare all’obbligo di pagamento completo e puntuale di tutti i prodotti ricevuti da SOPREMA per la costruzione contestata, secondo i termini di pagamento concordati con SOPREMA;
- che lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti SOPREMA sia stato conforme alle direttive;
- che i prodotti siano stati installati / montati in conformità alle specifiche e alle istruzioni per il montaggio e l’installazione di SOPREMA; 
- che le disposizioni relative alle pendenze e al drenaggio siano state severamente applicate in conformità alle norme SIA e alle altre direttive in vigore al momento del montaggio;
- che dopo l’accettazione dei lavori, non vengano eseguite modifiche, come p.es. aggiunte o riparazioni da parte di terzi, all’allestimento del sistema indicato da SOPREMA;
- che per la componente interessata sia stato stipulato un contratto di manutenzione e mantenimento corrispondente alla durata della garanzia prestabilita, in conformità alle raccomandazioni dell’Associazione Svizzera Involucro Edilizio, che il suddetto contratto sia eseguito da un installatore certificato da SOPREMA e che la prima ispezione avvenga entro 12 mesi dopo l’accettazione della componente interessata. In caso di richiesta della prestazione di garanzia, le registrazioni relative a questa ispezione devono essere messe a disposizione di SOPREMA. Di norma, per opere sottosuolo e nel quadro di una garanzia conforme a SIA/CO non è necessario un contratto di manutenzione e mantenimento;
- che a SOPREMA vengano sottoposte, in casi urgenti immediatamente, altrimenti entro 30 giorni, le misure di risanamento previste, unitamente a un preventivo, ai fini dell’autorizzazione.
4.3. Inoltre, per qualsiasi garanzia sul sistema si presuppone
- che le specifiche per il sistema previsto siano state approvate per iscritto dal reparto tecnico di SOPREMA prima dell’inizio dei lavori e che esse corrispondano a quanto indicato nella documentazione sulla pianificazione e sull’installazione pubblicata da SOPREMA al momento del montaggio.
4.4. Inoltre, per la garanzia sul sistema PREMIUM si presuppone
- che SOPREMA abbia seguito la progettazione e l’esecuzione;
- che la convenzione di utilizzazione sia stata comunicata a SOPREMA in via prioritaria.

5. Obblighi dell’acquirente/dell’azienda/del beneficiario della garanzia
5.1. Obbligo di diligenza
Al momento dell’installazione del materiale, l’azienda esecutrice è tenuta ad attenersi alle norme in vigore, alle regole riconosciute dell’arte di costruire, alle indicazioni sullo scopo di utilizzazione e sulle proprietà dei prodotti di SOPREMA, come da documenti validi al momento dell’installazione (istruzioni di montaggio ecc.), così come deve attenersi a tutte le altre disposizioni e raccomandazioni di SOPREMA e ai piani e alle direttive dei progettisti autorizzati. 
5.2. Obbligo di controllo e segnalazione
Dopo aver ricevuto i prodotti, l’acquirente è tenuto a verificarne immediatamente la correttezza quantitativa e qualitativa, nonché eventuali vizi o altre incongruità, e a notificare eventuali contestazioni per iscritto entro e non oltre una settimana a SOPREMA. Dopodiché sussiste un termine di segnalazione pari a fino due anni dopo l’inizio della garanzia, mentre il vizio verificatosi successivamente può essere segnalato in qualsiasi momento, ferma restando la responsabilità per danni che si sarebbero potuti evitare o ridurre con una segnalazione immediata. In seguito, sussiste un ulteriore termine di segnalazione di tre anni per vizi occulti, laddove il vizio deve essere segnalato entro e non oltre una settimana dalla sua scoperta. Lo stesso obbligo di segnalazione spetta anche all’impresa, ovvero al committente che fa valere direttamente la garanzia.
5.3. Priorità della riparazione da parte di SOPREMA
In ogni caso, a SOPREMA deve essere concessa la possibilità, prima dell’eventuale eliminazione del vizio, di ispezionare lo stesso o il danno segnalato direttamente, o tramite un perito esterno, e quindi di eliminarlo direttamente o tramite terzi incaricati. Impegni di risanamento a carico di SOPREMA a favore del danneggiato non sono ammissibili, finché non sia pervenuto un consenso scritto di SOPREMA al piano di risanamento e al relativo preventivo. 
5.4. Decadenza della garanzia: L’inadempienza ai predetti obblighi comporta la decadenza della garanzia.

6. Limitazioni della garanzia
6.1. Questa garanzia non copre pretese risultanti da:
- Errori di progettazione, esecuzione o installazione, o altri errori o manchevolezze dell’azienda o di altre parti coinvolte nell’attività di costruzione.
- Infiltrazione d’acqua dovuta a movimento strutturale dell’edificio superiore ai consueti gradi di tolleranza.
- Lavori, ristrutturazioni, riparazioni eseguiti da persone diverse dal personale specializzato conforme a questa garanzia o espressamente autorizzato per iscritto da SOPREMA in precedenza.
- Cedimento delle impermeabilizzazioni dovuto a vandalismo, a danneggiamento meccanico o a difetto, boato sonico, esplosione, incendio, incidente, intemperie, alluvione, siccità, terremoto o ad altre catastrofi naturali o ad altre cause di forza maggiore.
- Inadempienza alle direttive in vigore nell’utilizzo dei prodotti.
- Inadempienza agli standard di installazione e manutenzione di SOPREMA descritti in questa garanzia o altrimenti richiesti.
- Umidità presente in un vecchio sistema di impermeabilizzazione, incluso isolamento e/o la relativa struttura accessoria.
- Deformazione che compromette l’aspetto estetico del sistema, ma non la funzionalità dell’impermeabilizzazione .
- Cedimento dell’impermeabilizzazione durante i lavori di esecuzione.
6.2. SOPREMA declina qualsiasi responsabilità se, nel corso delle scelta del prodotto e/o di un’eventuale consulenza le sono state fornite informazioni false e/o fuorvianti.

7. Foro competente e diritto applicabile
7.1. Foro competente è CH-5400 Baden. Tuttavia, SOPREMA ha facoltà di adire qualsiasi altro foro competente ammissibile.
7.2. Le condizioni di questa garanzia sono assoggettate esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione delle Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionali.

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